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Buteo
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In riferimento al dubbio espresso da guglielmo tell sull’effetto gregge indotto dalla vaccinazione ‘di massa’, ritengo che, qualora avessimo la sfortuna di finire in siti spazzatura e, non essendo specialisti, non avessimo gli strumenti per capire dove stia il vero, nel caso delle malattie prevenibili da vaccinazione, invito tutti noi a guardarci attorno e a contare quanti sono oggi i bambini affetti da ognuna di queste patologie e, con un poco del buon senso italico, a trarre le conclusioni.
Il dubbio invece sull’ipotesi di ‘prevaricazione’ nella somministrazione di vaccini, necessita chiarezza.
Un breve escursus: nel 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la ‘Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo’ (1924) che, pur non vincolante per gli Stati firmatari, ha alto valore morale per la tutela dei diritti del bambino.
Al Principio quarto declama: “il fanciullo …deve poter crescere e svilupparsi in modo sano…. devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate …. ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.”
La Costituzione italiana sancisce all’art.32 ‘la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’. Lo Stato Italiano ha sottoscritto e ratificato Dichiarazioni e Convenzioni Internazionali, stilato norme in cui soprattutto s’impegna a tutelare il diritto alla vita e alla salute del fanciullo.
E sarebbe importante che si continuasse a chiamarlo ancora così, fanciullo, dal latino ‘in-fante’: in=non fante da fari=parlare = non parlante, perché così è: colui che non ha voce, che non può decidere per se stesso.
La definizione in sé chiarisce l’assenza di prevaricazione. L’adulto ha il dovere di provvedere al bambino e alla tutela della sua salute, proprio perché il minore è incapace di farlo.
Il ruolo fondamentale che i genitori hanno è indirizzare al meglio la vita del figlio. Essi sono responsabili delle decisioni a lui inerenti e responsabili nel momento in cui tali decisioni contrastino col suo interesse. E lo Stato Italiano, all’art. 316 del nuovo CC, riconosce ai genitori non il libero esercizio di un potere, ma la piena assunzione di quella che è definita responsabilità genitoriale.
Si è passati dal concetto di potestà, a quello di responsabilità.
Ricordiamo: se in base al diritto romano, il padre, detentore della patria potestà, aveva qualunque diritto e potere sul figlio, compreso quello di vita o di morte, così non è, e non è mai stato, nel nostro CC.
I genitori non hanno pertanto la libertà di optare per soluzioni che possano essere di danno o di pericolo per il bambino.
Così, se la mancata vaccinazione di uno o più bambini, non solo comportasse danno/malattia agli stessi, ma causasse danno/malattia ad altri bambini, che per vari motivi non avessero copertura vaccinale adeguata, qualcuno ne sarà pur responsabile. E chi? Il genitore che ha omesso di vaccinare il bambino o lo Stato che non ha vigilato a tutela della salute di quello o di quei bambini, come si è invece obbligato a fare?
E la scelta del genitore di non vaccinare il figlio, essendo la scelta di non assicurarsi per evitare le conseguenze derivanti dalla malattia, è da leggersi come l’esercizio di una libertà, o come l’assunzione personale di un rischio?
Rischio che ricadrebbe sull’infante, ovvero su colui che non è in grado di decidere per il proprio bene. E questa sì, è prevaricazione.

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