Subreply To: S.P.H.C.I.

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Mi avvalgo di uno dei tanti siti in cui vengono analizzate le normative inerenti la diffamazione online:
“Il terzo comma dell’articolo 595 c.p contempla la diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perché idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti. Perché il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).”
Era ora che la magistratura desse seguito a quanto stabilito dalla normativa. E pur notando il ritardo con cui si è mossa, in un terreno sia pur relativamente nuovo e pieno d’insidie, finalmente, come più sopra detto, gli alfieri della denigrazione cominceranno a vedersi franare il terreno sotto i piedi iniziando a rispondere dei loro atti alla legge degli uomini. Ed anche la Polizia postale avrà così un input in più per sollecitare i provvedimenti del caso ai quali il magistrato non potrà non dar seguito.

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