Subreply To: S.P.H.C.I.

ippogrifo11
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La sentenza del Tribunale di Livorno cui accenna Sannitica2011 indubbiamente viene a colmare un vuoto giuridico che ha finora lasciato troppo spazio alle esternazioni incivili di quanti hanno pensato e ancora pensano di potersi nascondere dietro l’anonimato illusorio offerto dalla rete. Personalmente non credo che questo basti per indurre gli habitué della diffamazione strumentale in rete ad astenersi dal prodursi ancora in comportamenti tinti di miserevole squallore, specialmente quando la calunnia gratuita e indiscriminata si fa serva di inconfessate mire personali. Tuttavia, v’è da sperare che quanto meno la summenzionata sentenza cominci a far riflettere sulle possibili conseguenze a oggi non più così remote. Ed è opportuno che vi riflettano in primo luogo gli amministratori – non ignoti – di siti e forum che pervicacemente si ostinano a ospitare interventi e commenti aventi carattere di diffamazione generalizzata e sistematicamente postati da personaggi – non ignoti anch’essi – evidentemente refrattari alla permeabilità del senso civico e dell’etica.

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